FACCIAMO CHIAREZZA….

In data 23 luglio il Ministero dell’Università e Ricerca con Nota prot.12441 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica.

In particolare il Ministero ha specificato che

  • I docenti di religione con il requisito dei cinque anni di servizio maturato con l’anno scolastico 1985/86 possono far valutare i servizi prestati, “ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione”.
  • La graduatoria regionale è finalizza esclusivamente alla individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, dell’insegnante di religione cattolica eventualmente in esubero sull’organico regionale.
  • L’applicazione della riduzione di un quinto (art.2, comma 5 del CCNI 16 giugno 2008 deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui si verifichino, per un numero limitato di insegnanti, riduzioni d’orario che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche.

Così si esprime la segreteria nazionale dello Snadir.

Alcuni dubbi e conseguenti interrogativi sorgono spontanei:

1.Se la graduatoria regionale,su base diocesana, è finalizzata ESCLUSIVAMENTE alla individuazione da parte dell’amministrazione scolastica,dell’IDR eventualmente in esubero sull’organico regionale,di chi è la competenza per ciò che riguarda l’individuazione della nuova sede o della,eventuale, sede per il completamento cattedra?Dell’USR di riferimento,del CSA di riferimento,della Curia di riferimento? E il ruolo dell’insegnante quale sarebbe?

2.poichè la predetta circolare ribadisce che gli IDR di ruolo sono titolari su un organico su base regionale e assegnati sulla sede scolastica,ciò può portare la curia di riferimento a chiedere loro,ogni anno,la domanda di riconferma in servizio?Come,cioè,se continuassero ad essere incaricati a.t.d.?

3.Qual’è il ruolo della curia di riferimento in caso di domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria all’interno dello stesso contesto diocesano?Se le predette domande vanno inoltrate all’USR di riferimento,quali sono i criteri per l’eventuale realizzazione di tutto ciò?Criteri stabiliti da chi?Visto che la graduatoria regionale è finalizzata ESCLUSIVAMENTE,alla individuazione degli eventuali esuberi in organico!

4. E’ normale che una curia di riferimento continui a chiedere a tutti gli idr di ruolo di sua competenza “la riconferma sulla sede di servizio”?Se si,su quali basi giuridico-normative?

5. Quali sarebbero i diritti acquisiti dagli idr di ruolo se devono continuare a presentare,annualmente,la domanda di

-riconferma in servizio;

-riconferma della sede;

-eventuali trasferimenti interni alla diocesi?

E’ legittimo tutto ciò?

6.L’Intesa è una modalità di appropriarsi di compiti e ruoli che sono propri dello Stato Italiano?Come ad es.i trasferimenti,le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie?

7.Infine,l’Intesa è,forse,una modalità di copertura per tutti gli, eventuali, abusi di potere,mobbing,minacce,tentativi di estorsioni,vessazioni di ogni genere,favoritismi,clientelismi,campanilismi posti, eventualmente, in essere contro gli idr?

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