SENTENZA STORICA PER I DOCENTI DI RELIGIONE.


Uno dei romanzi più famosi della letteratura italiana è il “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa che descrive la società siciliana risorgimentale volendo comunicare una amara verità:tutto cambia ma perché nulla,nella sostanza cambi. Il contenuto del predetto romanzo si addice perfettamente alla situazione attuale della gestione dei docenti di religione di ruolo ad opera di chi fa finta che nulla sia cambiato in seguito alla legge n.186/03 che ha disciplinato l’immissione in ruolo di tanti docenti e le conseguenze successive ad essa. Così si continua a far finta di niente e come se nulla fosse successo,in alcune realtà diocesane,la realtà degli IDR è rimasta inalterata con una gestione feudale e “mafiosa” degli stessi ad opera del saccente di turno che non si pone tanti interrogativi né di natura morale né giuridica circa la dignità e lo status giuridico degli IDR. Così si continua a pestare la stessa acqua putrida nel mortaio delle raccomandazioni,delle segnalazioni,dei privilegi,del favorire il docente di turno per questo o quest’altro motivo. E’ amaro costatare che i veri nemici degli IDR non sono all’esterno delle realtà ecclesiali ma proprio al loro interno.
La legge 186/2003 ha sostanzialmente cambiato,malgrado ciò che possa pensare qualche incompetente di turno(in giro ve ne sono sin troppi!), lo stato giuridico dei docenti di religione, principalmente per due motivi: 1) ha trasferito il sistema di reclutamento, sia per i docenti di ruolo che per gli incaricati annuali, dall’istituzione scolastica alla Direzione regionale con un organico regionale articolato su base diocesana; 2) ha previsto per il personale di ruolo l’applicazione delle norme di stato giuridico previste dalle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.L.vo 297/1994) e dalle norme contrattuali. Per quanto riguarda il primo punto è indubbio che la legge 186/2003, avendo assegnato la competenza delle nomine al Direttore regionale, ha di fatto elevato il livello dell’Intesa da un settore ristretto alla singola istituzione scolastica ad un ambito più ampio che abbraccia tutto il territorio della diocesi.
Se poi si tiene presente che per la mobilità dei docenti di religione di ruolo si applicano le disposizioni contrattuali, allora diventa ancora più chiaro che il compito di individuare chi voglia o debba spostarsi da una sede all’altra compete al Direttore regionale, il quale dovrà utilizzare i criteri oggettivi stabiliti dal Contratto collettivo e dall’ordinanza ministeriale. Insomma appare chiaro che il docente di religione di ruolo ha il diritto di rimanere nella propria sede di servizio (ovviamente escludendo il caso in cui viene revocata l’idoneità), a meno che non voglia andare su un’altra sede oppure sia costretto a chiedere una nuova sede per contrazione delle ore disponibili.
Questa doverosa premessa serve a segnalare agli addetti ai lavori una sentenza di portata storica,la n.4666 emessa dal pretore del lavoro di Lucera (FG) del 1/12/2010,in favore di un insegnante MARIO LORIZIO che lo scorso anno scolastico si è visto trasferire d’ufficio dalla sua sede di servizio-il circolo didattico di Viesti,ad un’altra sede di servizio a 40 KM di distanza ossia presto l’istituto G.Falcone di Rodi.Un trasferimento,unitamente ad un passaggio dalla scuola primaria a quella dell’infanzia,che il giudice ha ritenuto illegittimo “in quanto la normativa in materia degli IDR prevede che dopo la prima assegnazione IL TRASFERIMENTO Può AVVENIRE SOLAMENTE PER LA PERDITA’ DELL’IDONEITA’ O PER LA MANCANZA DELLA DISPONIBILITA’ DI ORE”.Presupposti assenti nella vicenda dell’insegnante in questione,il quale è anche titolare della legge n.104.
Inoltre,si ricorda ai benpensanti del malaffare e a chi vuole coprire le proprie incapacità gestionali con brogli di sorta per favorire il lecchino di turno, che l’O.M. n.29/2010,art.8 c.2 dice che “le sedi assegnate agli IDr si intendono confermate di anno in anno”.Dunque la normativa vigente non disciplina alcuni ipotesi di “utilizzazione forzata” assicurando loro il diritto alla mobilità e alla utilizzazione SOLTANTO A DOMANDA DELL’INTERESSATO.
Infine,augurando al collega Mario di ritornare al più presto nella sua sede naturale,è opportuno precisare come la “causa” del collega sia stata portata avanti dalla Flc CGIL e non da altri sindacati “vicini”,solo a parole,agli idr.

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