“Altari” di S.Giuseppe nella valle del Belice…

COMUNE DI SANTA NINFA(TP)

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COMUNE DI GIBELLINA(TP)

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La tavolata di Ciminna(Pa).

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Mense di S.Giuseppe 2009:Borgetto e Partinico.

BORGETTO (PA).

IL PANE:dsc01198dsc01203dsc01204dsc01205dsc01201dsc01199dsc01200

Forno di Pietro Grippi-Amoroso.

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Partinico (Pa)

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San Giuseppe 2009:altari,mense,tavolate…

VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

Istituto San Pio X-Casa del Fanciullo

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TERRASINI (PA)

Abitazioni private

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SAN CATALDO (CL)

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Chiesa di San Giuseppe-San Cataldo.

Giorgio La Pira:spazi storici,frontiere evangeliche.

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La morte del Papa…..

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LA MORTE DEL PAPA – Riti, cerimonie e tradizioni dal medioevo all’età contemporanea
di Antonio Margheriti

in:http://www.cesnur.org/2009/tesi_papi_indice.htm

Vita, testamento biologico, eutanasia: quale responsabilità?

lunedì 9 Marzo 2009 – ore 20:30

Vita, testamento biologico, eutanasia: quale responsabilità?

San Giovanni in Persiceto (BO)
Sala dell’Affresco – Chiostro di San Francesco – p.zza Carducci, 9

Interverranno:

Sen. Laura Bianconi, Senatore della Repubblica, Popolo della Libertà

On. Paola Binetti, Deputato al Parlamento, Partito Democratico

Padre Giorgio Carbone O.P., Docente di bioetica e teologia morale, Facoltà di Teologia dell’Emilia-Romagna

In collaborazione con: Associazione Culturale il Mascellaro

 

Il grande sofisma sulla fine della vita. Ogni libertà anche nella morte non può svendere la sua identità

di  Francesco D’Agostino

«Perché vuoi impedirmi di decidere per la mia vita? Tu sei libero di scegliere quello che vuoi, e perché io non posso farlo?». Sembra­no domande ingenue, ma lo sono solo in appa­renza. È con domande di questo tipo che è stata attivata in Italia, ormai da mesi e mesi, un’aspra battaglia politica, giuridica e morale.

Si osservi: questa battaglia è abbastanza diversa da quelle che favorirono l’introduzione di leggi euta­nasiche, in Olanda prima, in Belgio e in Lussem­burgo poi. Nell’uno come negli altri casi a fonda­mento di tali leggi stava un antichissimo argo­mento: è giusto e umano dare una morte pietosa a pazienti terminali, colpiti da malattie tali da at­tivare terribili sofferenze. Se questa è la volontà del paziente, è giusto aiutarlo a morire serena­mente. Che si trattasse di un sofisma, lo dimostra la stessa esperienza olandese, che progressiva­mente ha allargato l’ambito di applicazione della normativa ai pazienti psichiatrici prima e ai mi­nori poi, a soggetti, cioè, palesemente incapaci di formulare un valido consenso. Ma, in linea di prin­cipio, resta il fatto che nel Benelux per accedere al­l’eutanasia legalizzata n on basta che essa sia ri­chiesta dal malato: è necessario che questa prati­ca venga obiettivamente riconosciuta come ‘pie­tosa’, come l’unico modo di fronteggiare situa­zioni atroci. E qui si pone il primo paradosso: se ci si attesta su questa linea, i fautori dell’eutanasia dovreb­bero, per onestà intellettuale, riconoscere che or­mai «l’eutanasia è sorpassata». Questo era il fa­moso titolo di un articolo, apparso qualche an­no fa su Le Monde, in cui si denunciava in modo freddamente impeccabile come i progressi straordinari della medicina palliativa avessero svuotato di senso il presupposto stesso delle leg­gi a favore dell’eutanasia: infatti, per fortuna di tutti noi, non esistono più situazioni di dolori ter­minali che la medicina non sia in grado di ren­dere sopportabili. Il contesto del dibattito è però ormai definitiva­mente mutato. I fautori dell’eutanasia non fan­no più appello alla pietà, ma alla libertà. Siamo gli unici padroni della nostra vita e dobbiamo ri­vendicare il pieno diritto di disporre di essa. «Per­ché vuoi impedirmi di decidere per la mia vita? Tu sei libero di scegliere quello che vuoi, e per­ché io non posso farlo?». Ecco il sofisma. Come smascherarlo?

Un tempo i giuristi avrebbero pazientemente spie­gato che esistono diritti e beni personalissimi e nello stesso tempo «indisponibili», quale appun­to la vita, ma non la vita soltanto: non posso di­sporre della mia libertà (vendendo, ad esempio, il mio voto) o dei miei ruoli familiari (non posso di­sporre dei miei «diritti coniugali» e della mia po­testà sui figli, trasferendola ad altri soggetti pur se consenzienti). Non posso disporre del mio corpo, vendendo il sangue o i miei organi al miglior offe­rente. Non posso disporre della mia cittadinanza, né posso usare la mia libertà per rinunciare a nes­suno dei miei diritti umani fondamentali. Agli oc­chi dei giuristi di un tempo, tutto questo sembra­va evidente. Oggi non più. Poter disporre insin­dacabilmente di sé: questo è lo slogan che emer­ge ormai con i ncredibile monotonia in tutti i di­battiti sull’eutanasia. È incredibile dover prende­re atto di come anche tanti giuristi si siano impa­droniti di tale slogan, nella più beata inconsape­volezza di cosa comporti accettarlo, e quasi esso possedesse una forza irresistibile.

Lo slogan nasconde dunque un sofisma, infinite volte denunciato e infine volte riproposto. È legitti­mo, anzi prezioso, ogni esercizio di libertà che con­fermi o potenzi la mia identità. È invece illegittimo e vituperabile ogni esercizio di libertà che porti al­la negazione o all’umiliazione, in tutto o in parte, del­la mia identità. Vendere il voto è biasimevole, non perché possa fruttarmi un indebito lucro, ma per­ché vendendo il voto dimostro di non dare credito ai miei diritti di cittadino libero, consapevole e re­sponsabile. Se dispongo lucidamente, razional­mente, freddamente della mia vita, quindi non per amore dell’altro (ad esempio, per salvare la vita di una persona che si trova in mortale pericolo), ma per chiusura egocentrica nella mia soggettività, di­mostro la mia povertà umana ed esiste nziale: in questo senso ogni suicidio (non indotto da malat­tia mentale) è prova di un tragico fallimento rela­zionale. Si dirà: ma non è questo il caso! Qui si par­la di autodeterminazione si parla di persone che soffrono e che per questo chiedono di morire. Ma allora, lasciamo cadere i sofismi: chi soffre va aiu­tato a sconfiggere la sua sofferenza, la sua dispera­zione, il senso di abbandono che lo pervade; va aiu­tato a vivere e non a morire. Nessuno, che non si tro­vi in stato di abbandono, sceglie liberamente la mor­te. L’eutanasia, l’uccisione pietosa, è sorpassata.

 

Appello alla ragione.
“Fine vita”, documento del Mpv per i senatori

di Carlo Casini

Il Movimento per la vita italiano ha annunciato il proposito di seguire passo passo i lavori sulla legge relativa al «fine-vita» con documenti, denominati «appello alla ragione», trasmessi a tutti i parlamentari ai quali già è stato inviato il volume «Eluana è tutti noi». Pubblichiamo il primo documento.

Una interpretazione non corretta dell’articolo 32 della Costituzione è continuamente proposta per sostenere la doverosità costituzionale del «Testamento Biologico» inteso come vincolante per il medico in qualsiasi caso, anche riguardo alla alimentazione e alla idratazione ed anche se il paziente risulti attualmente incapace di esprimere una libera decisione. Conseguentemente si sostiene che il «testo Calabrò» contrasterebbe nel suo impianto con la Costituzione.

Ma un sereno esame dell’articolo 32 della Costituzione mostra che tale interpretazione è forzata e del tutto inesatta.

L’art. 32 consta di tre parti: 1) il diritto alla salute; 2) la riserva di legge sull’obbligo di trattamenti terapeutici; 3) il rispetto della persona umana.

Ciascun punto deve essere esaminato separatamente.

Il diritto alla salute

Il primo comma dell’articolo 32 della Costituzione stabilisce che: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo a interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

a) Occorre capire cosa si debba intendere per salute. La prima evidenza è che la morte è la condizione radicalmente contraria alla salute. Chi è morto non ha più salute. Chi lotta per la salute cerca di mantenersi in vita.

La seconda evidenza è che vi sono diversi gradi di salute. Vi può essere un completo stato di benessere fisico e psichico, ma vi possono essere anche vari gradi di malattia e quindi di diminuzione della salute. La totale perdita della salute è la morte. Ma tra questo limite estremo e la salute in senso pieno e totale vi sono livelli intermedi il cui mantenimento o miglioramento fa parte del diritto alla salute. È certo, invece, che il preteso diritto alla morte non è compreso nel diritto alla salute ed anzi è con esso in radicale antitesi.

Al contrario il diritto alla salute costituisce una conseguenza del diritto alla vita affermato dall’art. 2 con il richiamo ai diritti dell’uomo inviolabili a cui servizio si pongono gli  inderogabili doveri di solidarietà sociale.

 L’interesse della collettività

b) L’articolo 32 della Costituzione presenta il diritto alla salute come
fondamentale,
tanto da costituire un interesse della collettività. Ciò significa, evidentemente, che le Istituzioni devono, quanto meno, fare tutto il possibile affinché la salute di ogni singolo, nel senso sopra indicato, sia protetta. Ciò è tanto vero che la Costituzione impegna lo Stato a provvedere alla cura degli indigenti ponendone l’onere a carico della collettività. Ne derivano alcune ovvie conseguenze: salvo quanto diremo commentando gli altri due punti, deve riconoscersi l’esistenza di un principio di preferenza per la cura, piuttosto che per la non cura; l’esistenza di un dovere morale (o civico), anche se non coercibile, del singolo di curarsi; l’esistenza, nei casi dubbi, di una presunzione che il malato desideri curarsi piuttosto che non curarsi. Una prova della validità di questi tre corollari si ricava dal comune atteggiamento rispetto al malato che non si vuol curare, diverso da quello comunemente tenuto rispetto al paziente che chiede la cura. Nel primo caso tutti si fanno in quattro per consigliare la terapia, anzi, per spingere con ogni mezzo ad utilizzarla.

Quando nel 2004 Maria, una donna milanese rifiutò di farsi amputare il piede in cancrena, pur sapendo di rischiare la morte (poi avvenuta), non solo i privati, ma anche le istituzioni fecero di tutto per convincere la donna ad accettare l’intervento chirurgico. Immaginiamo una situazione opposta, che, cioè, la donna volesse l’amputazione: come giudicheremmo le pressioni pubbliche e private affinché ella si lasciasse piuttosto morire? Né si tratta soltanto di un dato di fatto: pressioni forti affinché venga rifiutata una cura salva vita, potrebbero probabilmente, dopo una concreta valutazione delle circostanze, configurare il delitto di istigazione al suicidio. (art. 580 c.p.)

Il trattamento terapeutico

La prima parte del 2° comma dell’articolo 32 della Costituzione stabilisce:
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento terapeutico se non per disposizione di
legge.

Anche a questo proposito occorre, prima di tutto, verificare il senso delle parole. Che cosa costituisce trattamento terapeutico? Che significa obbligo di legge? In che modo o forma la legge può rendere obbligatorioun determinato trattamento terapeutico?

a) Al primo quesito la risposta è già data dalla riflessione sul termine salute.

È terapia ogni pratica che serve a guadagnare o mantenere la salute, quale che sia il livello di essa. Non è terapia ciò che danneggia la salute o addirittura determina la morte.

La presenza di un medico non garantisce affatto la terapeuticità di un trattamento. Qualcuno potrebbe farsi togliere un dente o tagliare un dito per ottenere truffaldinamente un più elevato risarcimento del danno da una compagnia di assicurazione, oppure, essendo militare, per sottrarsi ad una missione ritenuta pericolosa. Nessuno potrebbe qualificare come terapeutico l’intervento del medico.

Queste generali considerazioni già consentono di prendere posizione sulla rimozione di ausili (ad esempio pacemaker, cristallino, denti impiantati o simili) già applicati ad un paziente e sulla sospensione del loro uso. Un conto è la rimozione e sospensione perché c’è un deterioramento della strumentazione che va rinnovata oppure perché le condizioni del malato sono tali da renderle inutili, (ad esempio la morte imminente e/o incapacità di assorbire cibo e acqua), un conto è che la rimozione – sospensione siano dirette a cagionare la morte. In questo ultimo caso non si può certo parlare di trattamento terapeutico.

L’idratazione e l’alimentazione

Questa osservazione generale comprende il tema della idratazione e della alimentazione, per le quali si pongono, giustamente, quesiti più specifici, sui quali, peraltro, non ci soffermiamo perché già ampiamente sviscerati nel dibattito in corso a livello parlamentare e di media. Ci limitiamo a chiedere: le particolari modalità di dare da bere e da mangiarepossono considerarsi terapie?
(Per una più ampia trattazione dell’argomento v. il volume di C. Casini , M. Casini , M.L. Di Pietro: Eluana è tutti noi, Società Editrice Fiorentina, 2008, pagg. 46 e seg; 176 3 seg).

b) La legge può obbligare in vario modo: prevedendo la coercibilità del comportamento dovuto,ovvero stabilendo sanzioni per il caso di mancato adempimento, ovvero, infine, limitandosi a stabilire un dovere giuridico con il precetto senza sanzioni (legge c.d. men che perfetta). Anche nell’ultimo caso non mancano conseguenze, ma sono solo indirette, perché operano o sul piano civilistico (validità o invalidità degli atti, risarcimento del danno), oppure perché riguardano i soggetti che possono favorire il comportamento che la legge valuta negativamente (esempi sono ricavabili dalla disciplina della prostituzione e dell’uso di sostanze stupefacenti).

L’indisponibilità della vita umana

A questo riguardo l’indagine sulla esistenza nel nostro ordinamento giuridico positivo del principio di indisponibilità della vita umana è rilevante. Se possiamo stabilire che la legge vieta la possibilità di disporre della propria vita, allora se ne può dedurre la doverosità, per legge, delle cure salva vita, esclusa la loro coercibilità e la sanzionabilità fatto sempre salvo il rispetto della dignità umana, come stabilito dalla 2° parte del 2° comma dell’art. 32 Cost.

Orbene: la indisponibilità della vita umana risulta chiaramente dalle norme penali che puniscono l’omicidio del consenziente (art. 589 c.p.) e l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.); dall’art. 5 del codice civile sulla invalidità degli atti di disposizione del proprio corpo che ne diminuiscono in modo permanente la integrità; da talune norme in materia di circolazione stradale (obbligo del casco per i motociclisti e della cintura di sicurezza per gli automo-bilisti), contro gli infortuni sul lavoro (che si applicano anche ai datori di lavoro, non solo ai dipendenti), sui trapianti di organo (che non consentano la donazione da vivo che comporti la morte del donatore).

Chi sostiene il diritto di rifiutare la cura salva vita, come aspetto di un diritto di autodeterminazione che dovrebbe prevalere sul principio di indisponibilità della vita è in difficoltà quando si chiede di ragionare sul suicidio. Nessuna dichiarazione di volontà è più chiara e forte di quella di chi si butta dalla finestra, si getta nel fiume, inserisce il collo in un cappio, si punta alla tempia una pistola, ingurgita veleno. Talora il suicidio è la conseguenza di un disordine mentale, ma a volte è la conclusione di un lucido e maturo ragionamento sul senso della propria vita. Ma, in ogni caso, chi interviene e salva l’aspirante suicida contrastandone la volontà, non commette alcuna violazione della altrui libertà, tanto meno il reato di violenza privata e – se nel caso – di sequestro di persona. Anzi: spesso riceve le lodi ed ono rificenze civili.
(per una più ampia riflessione v. Eluana è tutti noi cit. pagg. 54, 55.
  138, 139).

Nella legge c’è l’obbligo di non distruggere la vita umana

La conclusione è che nella nostra legge è già scritto l’obbligo (si ripete: non coercibile, né sanzionato) di non distruggere la propria vita e quindi di compiere tutto ciò che è ragionevolmente possibile per preservarla.

La seconda parte del 2° comma dell’articolo 32 della Costituzione stabilisce che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Per comprendere bene il senso di questa disposizione, scritta in verità, per contrastare l’esperienza storica, allora recentissima, degli esperimenti scientifici effettuati sui prigionieri nei campi nazisti (per una documentazione su questo v. Eluana è tutti noi art. pag. 148 e seg.), si può riflettere sulla differenza tra il condurre a forza in ospedale un paziente che lo rifiuta e legarlo al letto, e lo sciogliere una sostanza salva vita rifiutata dal paziente (magari la moglie, il marito) nei liquidi da lui bevuti. Nel primo caso l’uso della violenza implica una violazione del rispetto dovuto alla dignità umana, vietata sicuramente dall’articolo 32 della Costituzione; nel secondo caso, in presenza di una improcrastinabile urgenza di salvare la vita, la illiceità del comportamento salvavita è quantomeno dubbio. Questa considerazione diviene particola rmente stringente nel caso di paziente incapace di intendere e di volere, specialmente se in stato di coma.

L’attualità del consenso

Alla distanza cronologica tra il momento delle eventuali dichiarazioni anticipate e il momento della decisione sulla scelta terapeutica si aggiunge una più grave discontinuità.

Il paziente in coma non è in grado di cambiare la sua eventuale precedente manifestazione di desiderio, come invece può fare il paziente competente. Ciò non può non avere un effetto specialmente riguardo a cure salva vita non particolarmente invasive, in presenza di un contesto interpretativo dell’articolo 32 della Costituzione che riconosce la presunzione di voler vivere come condizione normale del malato, che solo una dichiarata volontà attuale ragionevolmente vince. Questa interpretazione è stata fatta proprio dalla Cassazione, riguardo ai Testimoni di Geova, nella Sentenza 4211 del 23 febbraio 2007 e più recentemente (in contrasto con la sentenza 21748 del 17 ottobre 2007 sul caso Englaro), nella Sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008 dove si legge che il dissenso deve essere oggetto di una manifestazione espressa, attuale, informata, de ve cioè esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto «ideologica », ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una «precomprensione»: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. (…) Altra è l’espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altra è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita. (Sul punto vedere anche Eluana è tutt i noi, cit. pag. 160 e segg.).

In definitiva appare irrazionale ritenere che l’articolo 32 della Costituzione contrasti con una disciplina sul fine vita ispirata al principio di indisponibilità della vita umana e, quindi uguale o simile nel suo impianto fondamentale, al testo unificato in esame attualmente al Senato.

Occorre interpretare correttamente l’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute.
 
Il diritto alla morte è la sua negazione


Cordiali saluti

Massimo Zambelli