Contro la Riforma, che non c’è?

 

Contro la riforma Gelmini/1. Quale riforma?

 

La parola d’ordine è una sola: guerra alla “riforma Gelmini”. Ma c’è una “riforma Gelmini”? Nel linguaggio corrente sì, perfino l’autorevole editorialista del Corriere della Sera Sergio Romano intitola la sua rubrica di corrispondenza con i lettori di sabato scorso “Dubbi sulla riforma Gelmini. Ma occorre cambiare“.

Ma una vera e propria “riforma Gelmini” non c’è, a meno di riferirsi un po’ riduttivamente al ripristino del maestro unico nella scuola primaria, che comporta un ripensamento dell’organizzazione e della didattica a questo livello di scuola. In realtà quando i media (e i cortei di studenti e anche di insegnanti) parlano di “riforma Gelmini” intendono alludere alla filosofia di sfondo che sta dietro l’azione svolta dal governo nel suo insieme, specialmente dai ministri Tremonti e Brunetta, per quanto riguarda l’efficienza della pubblica amministrazione in generale e quella di scuola e università in particolare (da notare che sono entrambi professori universitari) e i risparmi che se ne vogliono ricavare.

Vien da pensare, come sospetta anche Sergio Romano, che una delle ragioni per le quali sta montando ancora una volta il cosiddetto “movimento” sia la paura del cambiamento. Quella paura che ha indotto governi di tutte le tendenze, della prima come della seconda Repubblica, a mediare, rinviare, snervare tutte le decisioni innovative di portata strategica: basti pensare alla valutazione degli insegnanti (e dei dirigenti scolastici), alla riforma degli ordinamenti dell’istruzione secondaria superiore, al mancato varo di un vero sistema di istruzione tecnica superiore parallelo a quello universitario. E, per quanto riguarda l’università, alla assurda proliferazione delle sedi, dei corsi di laurea e degli insegnamenti.

Riforma o non riforma, sarà bene entrare nel merito delle cose da fare. Altrimenti resteranno solo i tagli.

Contro la riforma Gelmini/2. Veltroni ne chiede il ritiro. Però…

 

Nel suo discorso di sabato scorso al Circo Massimo Walter Veltroni ha parlato a lungo di scuola e università. Sulla cosiddetta “riforma Gelmini” ha chiesto al governo di ritirare o sospendere  il decreto attualmente in discussione in Parlamento,  e di “modificare con la Legge Finanziaria le scelte di bilancio fatte col decreto avviando subito un confronto con tutti i soggetti interessati, giovani studenti, famiglie, docenti“. Ha però subito dopo aggiunto le seguenti parole: “Fissando un tempo al termine del quale è ragionevole che le decisioni siano prese“.

Sul discorso del segretario del PD si possono fare tre considerazioni. La prima è che anche Veltroni parla di “riforma Gelmini” intendendo in realtà non solo il decreto 137 ma anche la legge 133, quella che contiene i tagli. La seconda è il riconoscimento, rivolto alla maggioranza e al governo, del diritto di decidere al termine del richiesto confronto con tutti i soggetti interessati. La terza considerazione, che è forse la più interessante, è la disponibilità di Veltroni e del PD ad entrare nel merito delle cose da fare assumendo un’ottica innovativa.

Voglio essere chiaro“, ha detto Veltroni, “ogni posizione conservatrice sulla scuola e l’Università è sbagliata. Abbiamo bisogno della scuola dell’autonomia e del merito. Di una scuola che abbia fiducia nella capacità di scelta dei ragazzi. Di una scuola guidata da un progetto educativo moderno e capace di promuovere opportunità sociali e merito, in un contesto di permanente, indipendente, valutazione di qualità“.

Forse non ci sono le condizioni perché il governo ritiri il decreto Gelmini, giunto ormai al voto finale, ma un confronto aperto sulla legge Finanziaria e sul rapporto tra risparmi e investimenti sarebbe utile e costruttivo.

Dalla piazza alla sfida: recuperare la centralità del docente

 

La scuola ritorna al futuro? E’ questo lo scenario da ipotizzare dopo la poderosa manifestazione promossa dal Partito Democratico? E’ presto per tirare le somme, la protesta non ha ancora dispiegato, e non sappiamo se ne dispiegherà alcuno, i suoi effetti sulle iniziative legislative del Governo. Tuttavia sembra possibile incominciare a raccogliere ragionamenti utili e a mettere alcuni punti fermi.

Non si può disconoscere che le manifestazioni di questo periodo hanno avuto il pregio di accendere un dibattito vivo sull’attuale organizzazione del sistema educativo. E’ diffusa la consapevolezza che la scuola italiana non funziona come vorremmo, la sua corrispondenza alla crescita culturale e civile del paese è problematica, la preparazione degli studenti è deludente, e che le colpe delle gravi difficoltà del sistema vengono da lontano e tutti sono responsabili. Ma i processi attivati, che coinvolgono negli interessi profondi e nelle prospettive del futuro la quasi totalità della popolazione, non sembrano offrire una visione di sistema ed una prospettiva di sviluppo.

In questo quadro, pur nella diversità delle responsabilità, tutti sono chiamati a dare un contributo fattivo nel ricostruire il sistema scuola, evitando la “scorciatoia dell’imporre, senza confronto, situazioni confezionate dall’alto”, senza tenere in debita considerazione tutte le parti coinvolte

Prima che sia troppo tardi, ed in linea con l’invito del Presidente della Repubblica al buon senso e alla moderazione, si apra dunque un tavolo del confronto per l’avvio di una fase di esplorazione e di definizione di condivise politiche del personale docente idonee a valorizzarne il merito e a sostenerne lo sviluppo professionale.

Da tuttoscuola.com

SCUOLA: LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA.Sintesi del Decreto 137.

SCUOLA: LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA

 

 

La Camera dei deputati in serata ha approvato il Decreto n.137 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università”. I voti a favore sono stati 280, i no 205, 28 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.


Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento.


Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7).

La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.


Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2).

Dall’anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell’infanzia. All’attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.


Entrata in vigore (articolo 8, comma 2).

Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis).

Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.


Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis).

I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l’iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell’abilitazione).


Libri di testo (articolo 5).

I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni. Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.


Maestro unico (articolo 4).

Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall’articolo 64 del Dl 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria per le ore aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali. Il ministro dell’Economia, di concerto con il ministro dell’Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9, del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.

 

Pluralismo istituzionale (articolo 1, comma 1-bis).

Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale.


Sicurezza nelle scuole (articolo 7-bis).

Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche. Sono revocate le economie comunque maturate alla data di entrata in vigore del Dl 137/2008e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, dall’articolo 1 della legge 430/1991 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La revoca è disposta con decreto istruzione, sentite le regioni competenti e le relative somme sono rassegnate per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono essere nuovamente revocati e rassegnati. Identica soluzione se gli enti beneficiari dichiarano l’impossibilità a eseguire le opere. Il ministro dell’Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono effettuati d’intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All’attuazione si provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.


Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione primaria (articolo 6).

La disposizione attribuisce nuovamente all’esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell’indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione primaria nel periodo compreso fra l’entrata in vigore della legge 244/2007 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.


Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi 1 e 2).

In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.


Valutazione del rendimento (articolo 3).

Dall’anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti – sia periodica, sia annuale – è espressa mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione. Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. Ci sono, poi, una serie di modifiche e integrazioni della normativa vigente, necessarie per le innovazioni introdotte. Una delle integrazioni specifica che la valutazione degli alunni handicappati è espressa in decimi. I docenti riferiscono ai genitori degli alunni i voti conseguiti e il livello globale di maturazione raggiunto. Sospesa l’applicazione della scheda personale dell’alunno, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento previsto dal decreto legge, anche se consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell’alunno. Abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti – tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni – e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.

 

Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3).

La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La disposizione si applica comunque dall’inizio dell’anno scolastico.

 

Nicoletta Cottone

 

Ilsole24ore.com

Le “classi-ponte”,Bassanini e la “mozione Cota”.

L’INVENTORE DELLE CLASSI PONTE?

È BASSANINI

 

 

Il 27,3% dei nati a Prato sono stranieri a fronte della media dell’Italia centrale dell’11,9% e del 15,9% dell’Italia settentrionale dove c’è la maggiore immigrazione.

 

Che cosa fa la Provincia di Prato per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (il 41% sono cinesi)? Organizza laboratori linguistici in scuole polo disseminate sul territorio per l’apprendimento dell’Italiano come L2, con strutturazione modulare e ciclica.

 

Tra i materiali on line suggeriti ai docenti, un testo spiega che “l’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare nel quotidiano, con i pari e con gli adulti, si sviluppa in genere in tempi relativamente veloci… L’apprendimento della nuova lingua per lo studio, considerata quindi come lingua veicolare attraverso la quale vengono trasmessi i contenuti del curricolo comune, richiede invece tempi lunghi e attenzioni didattiche protratte nel tempo. E richiede a tutti i docenti di diventare, ognuno per la propria disciplina, sempre di più dei facilitatori efficaci di apprendimentoL’insegnamento /apprendimento dell’italiano come seconda lingua, per la comunicazione e per lo studio, è dunque oggi un percorso didattico e professionale da sostenere e promuovere, mettendo a disposizione di tutte le scuole strumenti, materiali, pratiche di gestione della classe che si sono dimostrati efficaci, adeguati, trasferibili ad altri contesti”.

 

Che cosa sono i laboratori (che siano organizzati poi in orario scolastico o extra scolastico ha poca importanza)? Sono “pratiche di gestione della classe”.

Che cosa sono le “classi ponte” di cui tanto si discute in questi giorni? Sono pratiche didattiche funzionali alla gestione della classe (se l’alunno straniero non sa l’italiano, non impara e di fatto è emarginato).

 

La “mozione Cota” sull’accesso degli immigrati alla scuola dell’obbligo” approvata dalla Camera (tra i firmatari: Aprea, Farina, e altri) recita appunto che le classi ponte sono “propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti” (cioè appunto strumenti didattici) e inoltre che essa tende “a favorire, all’interno delle predette classi ponte, l’attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l’elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza: a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente); b) sostegno alla vita democratica; c) interdipendenza mondiale; d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del Paese accogliente, senza etno centrismi; e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente”.

 

In altri termini, si trasferisce nelle classi ponte la didattica laboratoriale.

 

Dove sta il problema? È razzismo questo? Riteniamo proprio di no.

 

D’altra parte lo scrittore Sandro Veronesi (Caos calmo), che non è certo leghista né sospettabile di simpatie berlusconiane, ha dichiarato che a Prato le classi ponte ci sono già, e sono quelle formate dagli alunni italiani che se ne sono andati dalle scuole d’origine perché a maggioranza straniera.

 

Nella sostanza riteniamo che tutta la questione dell’inserimento degli alunni stranieri, per essere affrontata con lucidità debba essere rapportata a quello che è la scuola (un luogo di socializzazione e di apprendimento) e non al dibattito politico.

 

In questo modo potremo scoprire che l’inventore della classi ponte è Bassanini, proprio lui, l’artefice dell’autonomia scolastica. Nel testo del DPR 275/99 leggiamo, tra le altre cose: “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”.

 

Anche questo è razzismo?

DL137(Riforma Gelmini)votato alla Camera il 9 Ottobre 2008

Testo del DL 137 (Riforma Gelmini) con il maxi emendamento votato alla Camera il 9 ottobre 2008 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale. 

Decreto Legge Gelmini

D.L. 1° settembre 2008, n. 137 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. (G.U. 1° settembre 2008, n. 204).

 

 

 

 

 

Testo con la integrazione delle norme previste dal maxiemendamento.

Articolo 1. Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
        1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altres attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
        2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2. Valutazione del comportamento degli studenti.
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivit ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
        1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
        2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento  effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
        3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravit del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonch eventuali modalit applicative del presente articolo.

Articolo 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
        1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimit, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
        2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonch la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
        3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
        3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sostituito dal seguente:
            «4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo  espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
        4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  abrogato.
        5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilit degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalit applicative del presente articolo.

Articolo 4. Insegnante unico nella scuola primaria 
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64  ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una pi ampia articolazione del tempo-scuola.
        2. Con apposita sequenza contrattuale  definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
        2-bis. Per la realizzazione delle finalit previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalit di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalit di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5. Adozione dei libri di testo 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si  impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinch le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis. Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento
1. Nei termini e con le modalit fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
        2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
        3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva  sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria  disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attivit di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7. Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sostituito dal seguente: 
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivit professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivit didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Articolo 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso  ricompreso.
        2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gi assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonch quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
        3. La revoca di cui al comma 2  disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalit, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa  disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
        4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalit,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilit di eseguire le opere.
        5. Il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticit sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
        6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
        7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8. Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.